mercoledì 12 dicembre 2012

La Monarchia Sacra Parte quinta : La Monarchia sacra e i Vescovi : La monarchia franca e l’episcopato durante la dinastia merovingia (V-VIII secolo)


Clodoveo I
Clodoveo I (Tournai, ca. 466 – Parigi27 novembre 511



In Occidente, la miracolosa conversione del Re franco Clodoveo I, dopo la vittoriosa battaglia di Tolbiac dell’anno 496, permise l’instaurarsi tra la monarchia e il clero cattolico di un proficuo rapporto di collaborazione. Il monarca solo eccezionalmente si riservò d’intervenire nella nomina dei vescovi del regno, come nel caso della scelta degli ordinari diocesani di Sens, Parigi e Auxerre, lasciando per il resto che le elezioni episcopali si svolgessero secondo la prassi invalsa nei secoli precedenti. Come era inevitabile, però, i suoi discendenti vi intervennero sempre più direttamente, sottraendo, di fatto, all’antico corpo elettorale (vescovi, clero locale e fedeli laici) ogni influenza sulle nomine. I Concili particolari, come il 2° di Orléans del 533, cercarono di rinvigorire l’antica prassi, che, naturalmente non prevedeva alcun ruolo al potere temporale. Qualche anno dopo, tuttavia, un canone del 5° Concilio di Orléans (549) riconosceva per la prima volta all’autorità monarchica il diritto d’intervenire nelle nomine episcopali per ratificare la scelta del popolo e del clero. Dopo che la designazione era avvenuta secondo le antiche regole, il metropolitano non poteva consacrare il nuovo vescovo senza l’approvazione regia: «Cum voluntate regis, iuxta electionem cleri ac populi a metropolitano cum comprovincialibus pontifex consecretur»[Il Vescovo sia consacrato dal metropolita- no, secondo la scelta del clero e del popolo, con l’approvazione del re]. È il primo do- cumento ufficiale che riconosce alla monarchia sacra il diritto d’intervenire nella scel- ta dei vescovi, sanzionando una pratica che doveva ormai essere consuetudinaria, e ponendo accanto agli antichi attori dell’elezione (vescovi, clero e fedeli) anche la volontà del principe, secondo il seguente schema: 1) scelta del candidato da parte del clero e dei fedeli; 2) conferma del re; 3) consacrazione dell’eletto da parte del metropolitano assistito dai vescovi del- la provincia. Un editto di Clotario II del 18 ottobre 615 riassumeva così la pratica elettorale: «Colui che è stato canonicamente eletto vescovo, necessita ancora dell’approvazione reale [per ordinationem principis ordinetur]». A quest’epoca si venne così a creare una sorta di tacito concordato tra la Chiesa e lo Stato cattolico. La Chiesa ammetteva la prerogativa reale già formulata nel Concilio di Orléans, ossia quello di ratificare le nomine vescovili; il Re tollerava che il suo intervento fosse limitato, permanendo ancora al clero diocesano e ai fedeli il diritto di eleggere il nuovo ordinario.