martedì 23 aprile 2013

Denuncia del trattato di Vestfalia da parte di Papa Innocenzo X , Roma, 20 novembre 1648.

Nota: "Non si finisce mai d'imparare; soprattutto quando il mondo intorno a te è avvolto nella nebbia dell'ignoranza. La luce illumina coloro che si impegnano a vedere la verità e che cercano essa anche a costo di andar contro il mondo."

Io.


 
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Papa Innocenzo X (dal 1644 al 1655)
 
 
 
 

Testo della denuncia del trattato di Vestfalia da parte di Papa Innocenzo X , Roma, 20 novembre 1648.

« Mossi dallo zelo per la famiglia di Dio che continuamente riempie il nostro cuore, ci siamo dedicati con cura particolare al mantenimento dell'integrità della fede ortodossa e della dignità ed autorità della Chiesa cattolica, affinché i diritti della medesima, di cui siamo stati eletti difensori da Nostro Signore, non soffrano alcun danno da parte di coloro che ricercano il proprio vantaggio piuttosto che la gloria di Dio, ed affinché non si sia accusati di negligenza nel compito di governo, che ci è stato affidato, quando dovremo rispondere della nostra condotta al Giudice Supremo.
Così non è stato senza vivo dolore che abbiamo appreso come da vari articoli, tanto della pace concordata separatamente a Osnabrück il 6 di agosto dell’anno 1648 tra il nostro carissimo figlio in Cristo, Ferdinando Re dei Romani, imperatore eletto, ed i suoi alleati e seguaci da una parte e gli svedesi ed i loro alleati e seguaci dall'altra, quanto della pace conclusa a Münster in Vestfalia il 24 ottobre dello stesso anno 1648 tra il detto Ferdinando, Re dei Romani, Imperatore eletto, ed i suoi alleati e seguaci da una parte ed il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo, Luigi cristianissimo re di Francia, pure con i suoi alleati e seguaci dall'altra, sia stato recato gravissimo alla religione cattolica, alla devozione divina, alla Sede Apostolica e romana ed alle chiese minori ed agli ordini ecclesiastici, come pure alla loro giurisdizione, potere, immunità, franchigia, libertà, esenzioni, privilegi, affari, possedimenti e diritti.
Poiché per vari articoli, sia di ambedue, sia di uno solo di questi trattati di pace, sono stati abbandonati in perpetuo agli eretici ed ai loro successori tra le altre cose i possedimenti ecclesiastici, da essi in altro tempo occupati e agli eretici, seguaci della cosiddetta confessione di Augusta, viene concessa la libera pratica della loro eresia in vari luoghi, a loro vengono assegnati luoghi, su cui costruire templi a tal proposito; sono stati ammessi con i cattolici agli uffizi, cariche pubbliche e ad arcivescovati, vescovati ed altri benefizi e dignità ecclesiastici ed alla partecipazione nelle "preghiere principali", ossia il particolare privilegio imperiale di assegnare un limitato numero di canoni ai capitoli in Germania che la Santa Sede aveva concesso allo stesso Ferdinando, Re dei Romani, imperatore eletto; sono state soppresse nei possedimenti ecclesiastici della suddetta confessione di Augusta le annate, gli iura palatii, le confermazioni, i primi redditi papali e tutti i simili privilegi e riserve; la conferma delle elezioni o candidature dei cosiddetti arcivescovi, vescovi o prelati della medesima confessione è stata trasferita al potere secolare; innumeri arcivescovati, vescovati, monasteri, parrocchie, balivati, commende, canoniche ed altri benefìzi ecclesiastici e possedimenti della Chiesa sono stati concessi a principi eretici e ai loro successori in feudo perpetuo, col titolo di una dignità secolare e la soppressione della loro designazione ecclesiastica; è stato decretato che contro questa pace o alcuno dei suoi articoli non debba essere citata, applicata o riconosciuta alcuna delle leggi canoniche o civili, generali o particolari, dei decreti conciliari, regole di ordini religiosi, giuramenti, o concordati con i pontefici romani, od alcuno degli altri ecclesiastici o politici statuti, decreti, dispense, assoluzioni od altre obiezioni; il numero di sette elettori dell'Impero, precedentemente ratificato dall'apostolica autorità, è stato accresciuto senza il nostro consenso e quello della suddetta Sede, e l'ottavo elettorato è stato creato a favore di Carlo Luigi, conte palatino del regno, eretico; e sono state decretate molte altre cose spiacevoli da riferire, assai pregiudizievoli e dannose alla religione ortodossa ed alla suddetta Sede di Roma, alle chiese minori e ad altri menzionati sopra.
Tutto ciò è stato compiuto nonostante il nostro venerabile fratello Fabio, vescovo di Nardo, nunzio straordinario nostro e della Santa Sede nella terra del Reno e nella bassa Germania, abbia protestato pubblicamente a nome nostro e della suddetta Sede a seguito di nostre istituzioni, e questi articoli sono stati temerariamente redatti da persone, che non ne avevano la potestà; sono perciò senza valore, nulli, ingiusti e come tali devono essere da tutti considerati; è legalmente manifesto che qualsiasi accordo o disposizione riguardante materie ecclesiastiche, stabilito senza il consenso della Sede suddetta, è nullo e senza alcun effetto o validità.
Nondimeno, desiderando un rimedio maggiormente efficace per la rettifica di tutto quanto sopra stabilito, desiderando realizzare ciò secondo l'obbligo dell'ufficio pastorale affidatoci dall'alto, e considerando che il preciso significato e i termini delle condizioni di ambedue i trattati di pace e di tutto quanto è in essi compreso, sono ampiamente e sufficientemente espressi e contenuti nel nostro presente documento, come pure il significato e i termini di altre cose vi sono logicamente espressi e compresi, come se lo fossero parola per parola, noi, di nostra propria volontà, per nostra certa conoscenza e matura riflessione e per la pienezza dell'apostolico potere, stabiliamo e dichiariamo col presente documento che i suddetti articoli di questi trattati, singolarmente e complessivamente, ed ogni altra cosa contenuta in detti trattati, che sia offensiva o rechi il più piccolo pregiudizio, o che potrebbe dirsi, capirsi, immaginarsi o considerarsi in qualche modo dannosa o molesta, alla religione cattolica, alla devozione divina, alla salvezza delle anime, alla detta Sede Apostolica romana, a chiese minori, ordini e domini ecclesiastici ed alle loro persone, membri ed affari, possedimenti, giurisdizione, autorità, immunità, libertà, privilegi, prerogative e diritti di ogni genere, con tutto quanto è derivato o potrà derivare da essi, sono e saranno legalmente ed in perpetuo nulli, di nessun valore, non validi, perversi, ingiusti, condannati, riprovati, vani e senza alcuna forza od effetto e che nessuno è tenuto ad osservarli, singolarmente o complessivamente, anche nel caso fossero rafforzati da giuramenti, e che nessuno ha potuto o potrà acquistare o reclamare per se stesso in nessun momento sulla loro base alcun diritto o carica o titolo valido o diritto prescrittivo, anche se il possesso durasse per lungo ed immemorabile tempo senza alcuna interruzione, né le sue richieste hanno alcun fondamento nella legge, così che esse dovranno essere per sempre considerate, come se non esistessero o non fossero mai state formulate ed approvate. Inoltre, per maggiore precauzione, finché sarà necessario, noi, per la suddetta volontà, conoscenza, deliberazione e pienezza di potere, condanniamo, riproviamo, estinguiamo, annulliamo e priviamo di ogni forza ed effetto i detti articoli e tutto quanto di pregiudizievole è stato sopra stabilito, e protestiamo contro di loro e dichiariamo la loro nullità agli occhi di Dio. E per quanto è necessario, ripristiniamo, ristabiliamo e reintegriamo completamente tutto quanto concerne tali materie, la Sede Apostolica romana, le chiese minori, e tutti i luoghi sacri ed il clero nel loro primitivo ed integro stato, nella stessa posizione in cui si trovavano prima di detto decreto e di qualsiasi altro accordo, trattato o convenzione, precedentemente concordato o richiesto in alcun modo o luogo, riguardante le materie summenzionate.
Noi decretiamo pure che, nel caso in cui le persone summenzionate ed altre, egualmente degne di particolare menzione e designazione, aventi interessi o pretese nelle cose suddette od in alcuna di esse, non avranno consentito al presente decreto, né saranno state chiamate, citate od ascoltate, come pure se fosse obiettato che le questioni così come riferite non erano state sufficientemente esaminate e verificate od altrimenti giustificate, questo documento con tutto quanto esso contiene, non potrà mai ed in nessun caso essere contestato, invalidato, annullato o revocato con mezzi legali o polemici, contestato per legge, od incolpato di ingiustificabili aggiunte, omissioni, nullità od invalidità, o di difetto della nostra intenzione, o di ogni altro difetto di sostanza ora imprevedibile, per quanto grave possa essere, o di ogni altra obiezione, che nasca dal campo legale o pratico, dalla costituzione o dalla tradizione, sotto qualsiasi pretesto, scusa, ragione o motivo che si possa immaginare; ma che esso è e sarà in perpetuo valido, saldo ed effettivo, e che estenderà ed otterrà pieno e completo effetto e sarà per il futuro inviolabilmente osservato da tutti coloro cui si riferisca o si riferirà in alcun modo per qualsiasi cosa.
E così e non altrimenti dovranno sempre giudicare e decidere in tal senso in questa materia e nelle altre summenzionate, i giudici ordinali e gli uditori delegati del palazzo apostolico, come pure i cardinali della Santa Chiesa romana, i legati a latere ed i nunzi della stessa Sede e tutti gli altri, qualsiasi autorità esercitino al presente; noi neghiamo a ciascuno ed a ognuno di essi il diritto ed il potere di giudicare, dichiarare od interpretare altrimenti, dichiarando nulla e senza valore qualsiasi cosa proclamata contro il presente decreto, per proposito od ignoranza, da qualsiasi persona od autorità.
Nonostante le summenzionate e tutte le altre costituzioni e decreti apostolici, generali e speciali, inclusi quelli proclamati nei concili generali, e nonostante pure, per quanto è necessario, la regola nostra e della Cancelleria apostolica de non tollendo iure quaesito, e la costituzione di papa Pio IV di felice memoria, nostro predecessore, riguardante le prerogative concernenti qualsiasi interesse della Camera apostolica, che
potrebbero essere presentate e registrate nella stessa Camera entro il tempo stabilito da quella costituzione, così che non sarebbe necessario presentare e registrare nella stessa Camera il presente annuncio; nonostante anche tutte le leggi imperiali e municipali e tutti gli statuti, usanze e costumi, che pur datassero da tempi immemorabili, privilegi, indulti, concessioni e lettere apostoliche, rafforzate con giuramento o con apostolica conferma, o con altra garanzia, e concesse ad ogni e qualsiasi luogo o persona, che goda della dignità Imperiale o regia, o di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o secolare, e designate in altre particolari guise, che richiedano una particolare interpretazione, come pure tutti i decreti simili concessi motuproprio. per conoscenza, deliberazione e pienezza di potere, anche in concistoro sotto qualsiasi tenore e forma, con qualsiasi eccezione, e altre clausole più efficaci ed insolite, e decreti di annullamento, e insomma concessi, editi, fatti, e spesso e ripetutamente confermati, approvati e rinnovati in opposizione alle deliberazioni suddette; da tutti questi e da ciascuno di essi, e da tutti gli altri contrari, qualunque siano, noi deroghiamo e vogliamo che si deroghi; specialmente ed espressamente, perché sì effettuino le deliberazioni suddette; anche se, per una sufficiente deroga, si debba fare una particolare, speciale e singola menzione, parola per parola, di essi e dei loro punti, e non con clausole generali dello stesso effetto, o una qualunque altra esposizione, o si debba per questo seguire un'altra insolita forma. Tuttavia li consideriamo come se fossero pienamente e sufficientemente espressi e contenuti in questo scritto, quasi inseritivi parola per parola e ne conservino la forma. Vogliamo che alle copie di questo documento, trascritte o stampate, con la firma di un notaio pubblico e il sigillo di una autorità ecclesiastica, dovunque e presso ogni popolo si presti la stessa fede, sia in giudizio che extragiudizialmente, che si presterebbe, se il presente documento venisse esposto o mostrato nell'originale.
Dato a Roma in Santa Maria Maggiore con il sigillo del Pescatore il 20 novembre dell'anno 1648 quinto del nostro Pontificato. »


Fonte:

Wikipedia

Scritto da:

Redazione A.L.T.A.