lunedì 11 agosto 2014

Brevissime considerazioni sulla Chiesa e i tre tipi di pensiero giuridico

 
>>>ANSA/CONCLAVE: A CONGREGAZIONE 142 CARDINALI, 103 ELETTORI
 
 
In un celebre saggio, Carl Schmitt ha proposto una classificazione tripartita delle teorie del diritto, poiché esso può venir concepito essenzialmente “come una regola, o come una decisione, o come un ordinamento e una struttura concreta”. Tutti e tre questi concetti saranno sempre presenti alla riflessione teorica e nella prassi, ma varierà la loro importanza relativa. E muterà altresì la complessiva Weltanschauung, per così dire: il normativista considera l'”ordinamento”come una regola o una somma di regole, superiore alla variabilità e alla contingenza del caso singolo, e propugna l'ideale di un governo impersonale, il regno della Legge, dove le relazioni umane si possono ridurre a “semplice funzione di regole prestabilite, prevedibili, generali”; chi privilegia l’ordine-struttura concreta considera, ad es., l'omicidio anzitutto quale disordine e non mera “fattispecie”cui ricollegare la relativa norma penale (“La norma o regola non fonda l'ordinamento, essa svolge soltanto, sulla base o nell'ambito di un ordinamento dato, una certa funzione regolativa dotata solo in misura modesta di validità autonoma, indipendente dalla situazione obiettiva.”), perché, a monte di ogni disciplina, stanno assunti precisi - e pregiuridici - sull’uomo normale e la situazione normale (del resto, “Una norma pura, non correlata ad una situazione e ad un tipo,  sarebbe qualcosa di giuridicamente inesistente.”); infine, il decisionista, riconoscendo uno scarto ineliminabile tra regola generale e applicazione concreta, privilegia quest’ultima fino ad affermare che la fonte delle regole e degli ordinamenti sta nell'autorità o sovranità di una decisione finale, che viene presa insieme al comando..
Riguardo al decisionismo, si noti che il suo “esempio classico”è Hobbes: finché sussisteva la concezione cristiana dell'ordine del mondo, non era concepibile il disordine totale e, quindi, neppure la decisione concreta quale unico rimedio possibile al bellum omnium contra omnes. Viceversa, “il decisionismo puro presuppone un disordine che viene trasformato in ordine solo per il fatto che viene presa una decisione (non rileva come tale decisione si formi).”. Si distingue dal positivismo giuridico, che è un tipo “misto” o spurio dove il diritto viene bensì ridotto a concreta statuizione umana, giustificata –in quanto se ne dia il bisogno – semplicemente da un'esigenza di sicurezza e prevedibilità dei comportamenti; ma, nello stesso tempo, proprio quest’esigenza è assunta come suprema e porta ad esigere che anche il legislatore si sottometta alla norma (requisito essenziale dello “Stato di diritto”). Il risultato, dunque, è un’oscillazione tra normativismo e decisionismo che oblitera, il problema della fondazione ultima del diritto, risolvendosi, semmai, in una tendenza “verso una protezione dal rischio e dalla responsabilità”; e non a caso, un pensiero simile si afferma come sintomo di crisi dell’ordinamento.
Proprio di qui, a mio giudizio, si puòpartire per un’applicazione almeno lato sensu diagnostica di queste categorie alla Chiesa: a cosa ha lasciato campo la crisi, anche canonico, del diritto come ordine, struttura plasmata ab estrinseco in maniera non deformabile? Anzitutto, appunto ad una pericolosa tendenza alla fuga dal rischio e dalla responsabilità del giudizio di coscienza, che porta molti fedeli a considerare insindacabile, anzi, insuscettibile della minima critica ogni singolo atto o fatto del Papa, nonché, a cascata, dell’intera Gerarchia. Senza che si distingua (più) tra ciò che è normativo e ciò che non lo è: qui sta l’elemento decisionista, per cui il factum principis è comunque norma normante e, almeno in pratica, non normata.
A risultati non dissimili, peraltro, perviene anche una corrente non riducibile ai soli miti del “Concilio”e della “pastorale”, secondo cui, nella Chiesa, tutto sarebbe discrezionale, tranne le regole su chi detiene l’autorità (il Papa, i Vescovi, i teologi, le comunità di base…): l’aequitas canonica viene esasperata fino a negare la stessa possibilità di regole generali, men che meno universali. Cosicché i fedeli non hanno diritti, ma semmai un solo dovere, l’ubbidienza (si tratti di obbedire al Papa o al guru di turno).
Resta da dire di una forma  di reazione che scade spesso nell’eccesso opposto, con un’insistenza sulle regole che può obliterare sia le ragioni per cui, in teologia morale, si è affermato il metodo casistico, sia l’esigenza che ogni regola si inserisca nell’ordine presupposto a monte. L’esigenza di certezza, qui, non esprime certo una fuga dal rischio o dalla responsabilità, perché, anzi, porta a sfidare prassi e pensiero dominanti. Tuttavia, può condurre a vedere la vita, la dottrina, il diritto della Chiesa soprattutto come somma di regole, mortificando l’equità e la libertà anche in quelli che sono i loro dominii naturali e non solo nelle esagerazioni degli avversari. Anche questo è un sintomo di crisi; e, nella prospettiva della ricostruzione, costituisce - al più- un momento dialettico, reattivo, in sè necessario ma nient’affatto sufficiente. Alla prospettiva del disordine totale non va opposto un totale fissismo, di gusto quasi eleatico, ma  un ordine composito in cui il mutamento trovi il posto che gli compete nell’economia divina.
Invero, il recupero di una concezione tomista del diritto, che poi implica anche un’ecclesiologia piuttosto precisa, porta a riconoscere che la derivazione delle leggi umane dalle divine non si riduce ad un ragionamento deduttivo, ma impone la scelta tra più alternative, moralmente indifferenti (“determinatio”); anzi, a mano a mano che ci si allontana dai princìpi primi, aumentano variabili, incertezza e possibilità di errore, cui si deve ovviare con l’equità; e perfino  quando si tratti del diritto divino, in sé immutabile e inderogabile, la sua natura resta quella di mezzo rispetto al fine - la salvezza delle anime - cosicché il corso degli eventi umani può imporre di tollerarne violazioni anche gravi (pochi giudizi son più difficili di quelli su necessità e proporzionalità in subiecta materia). All’interno di un quadro dove regola ed eccezione, uniformità e varietà, autorità e libertà trovano tutte un proprio spazio e, insieme, concorrono alla salus aeterna, sono ripresi e assunti anche tutti i pregi delle altre concezioni: dal normativismo, l’esistenza di regolarità nei comportamenti umani e la conseguente formulazione di regole generali; dal positivismo, il principio di certezza del diritto; dal decisionismo, l’equità e l’attenzione per il caso concreto che tuttavia non trascendono in arbitrio, ma restano controllate dalla congruenza ridetto al fine, la cifra dell’ordine nel suo complesso: condurre gli uomini alla salvezza e alla conoscenza della Verità.
Nel momento in cui quest’immagine tornerà a regnare su un numero sempre crescente di spiriti, allora sapremo che, dopo la lunga notte, l’alba sarà vicina.
 
Guido Ferro Canale - http://radiospada.org/