giovedì 21 maggio 2015

'Legalità conciliare', nessuna rottura. Di Guido Ferro Canale

CONCILIO-VATICANO-II

di Guido Ferro Canale (Fonte: http://radiospada.org/) 

Il Prof. Radaelli ha dedicato un suo articolo del 2013, che solo ora giunge alla mia attenzione, alla “Rottura della legalità conciliare” che, secondo una tesi largamente diffusa nel mondo tradizionalista, si sarebbe verificata, nel primo periodo del Concilio Vaticano II e rispetto alle le norme di procedura: 1) quando sono stati eletti i membri delle Commissioni; 2) con il rigetto degli schemi preparatori. In particolare, 3) con la contestata votazione sullo schemaDe fontibus Revelationis: Radaelli non ne parla, ma mi è sembrato opportuno aggiungere il tema per completezza.
Premetto di nutrire le mie riserve riguardo all’uso del termine “legalità” in ambito canonico; per questo, nel titolo, l’ho posto tra virgolette. Credo che tenore e ragioni di queste riserve emergeranno, almeno in parte, nel corso della trattazione e saranno sufficienti a spiegare perché, a mio avviso, le accuse in parola non abbiano fondamento alcuno.
Beninteso: sono anch’io perfettamente convinto che i “progressisti” siano giunti a Roma già ben organizzati, con i piani pronti e più che decisi a manovrare il Concilio. Non dubito che, per loro, i punti 1), 2) e 3) siano stati le prime tappe di un cammino concepito in funzione antiromana. Questo, però, prova soltanto la loro colpa morale, non l’illiceità degli atti, oggettivamente considerati, né tantomeno la loro illegittimità giuridica. Per Radaelli, invece, elezione dei membri delle Commissioni e rigetto degli schemi usciti dalla fase preparatoria sono quasi un tutt’uno. Storicamente, questo ha un senso, proprio perché si tratta di tappe di un piano. Giuridicamente, invece, si dovrebbero tenere ben distinti i due eventi, perché nulla impedisce che uno sia legittimo e l’altro no (e il complotto non è sufficiente per un giudizio in proposito). Avverto, quindi, che ho dovuto distinguere là dove egli non ha distinto e anche sfrondare le ripetizioni di un testo che appare scritto sull’onda di una (comprensibile) indignazione: credo di aver riportato l’essenziale degli argomenti, ma mi scuso in anticipo per qualsiasi eventuale fraintendimento od omissione.

1) L’intervento di Liénart e il rinvio delle votazioni
Anzitutto, i fatti.
E’ il 13 ottobre 1962, secondo giorno del Concilio.
Il Regolamento del Concilio prevede che gli schemi, già approvati dalla Commissione preparatoria e quindi dal Papa, prima di essere discussi in Aula, vengano esaminati da dieci Commissioni apposite, due terzi dei cui membri dev’essere eletto dai Padri conciliari. (cfr. il Regolamento approvato con m.p. Appropinquante Concilio, art. 9 §2: “Quaelibet Commissio, praeter Praesidem, viginti quattuor Membra complectitur, quorum duae partes a Patribus, tertia vero a Summo Pontifice, ex Concilii Patribus eliguntur.”).
Questo è appunto il giorno fissato per le votazioni.
Il Segretario del Concilio, Mons. Pericle Felici, sta illustrando il contenuto di tre libretti. “Come spiega bene il de Mattei, il primo «conteneva una lista completa dei Padri, che erano tutti eleggibili, a meno che non occupassero già altre funzioni», il secondo «recava i nomi di coloro che avevano preso parte alle deliberazioni delle diverse Commissioni del Concilio», il terzo era costituito «da dieci pagine, ognuna delle quali aveva sedici spazi bianchi numerati. I Padri conciliari avrebbero potuto scrivere i nomi dei rappresentanti prescelti per un totale di 160 nomi».”.
A questo punto, il Card. Liénart, membro della Presidenza, interrompe il Segretario per chiedere un rinvio della votazione “e chiede la parola al Presidente di turno, il cardinale Tissernat, « per comunicare all’Assemblea – spiega – che non si poteva procedere alla votazione, non sapendo nulla dei candidati da votare ».
Tisserant risponde negativamente, motivando la negazione con ragioni ineccepibili: « I Padri sono stati convocati semplicemente per votare ». Cambiare la materia dell’ordine del giorno esulava dai compiti dell’Assemblea: era compito strettamente papale.”.
A questo punto, Liénart afferra il microfono e si appella direttamente ai Padri, chiedendo loro “che la votazione venga rimandata per consentire agli stessi e alle varie Conferenze episcopali di consultarsi sui criteri di scelta e sulla scelta stessa dei candidati alle commissioni.”. In suo sostegno interviene il Card. Frings e Tissérant sospende la seduta per riferire al Santo Padre. Giovanni XXIII ha accolto la proposta di Liénart.
L’articolo di Radaelli è scaturito da un opuscolo in cui il Card. Scola sostiene che, proprio in virtù dell’accettazione da parte del Papa, non si è verificata illegalità alcuna; replica il Professore che la proposta era illegale in sé.
Ma illegale perché? Per ragioni di forma e di sostanza: infrazione del Regolamento conciliare e rifiuto del Primato papale in nome del conciliarismo. Un rifiuto che, per Radaelli, non è solo in mente Liénart (il che si potrebbe anche concedere), ma in re ipsa.
Nessuno dei due argomenti regge.
A sentire l’illustre filosofo – che ha dalla sua anche Gherardini e de Mattei – in sostanza la Congregazione generale era stata convocata solo per votare, quindi Liénart non avrebbe potuto prendere la parola, né tantomeno appellarsi ai Padri conciliari perché appoggiassero il suo tentativo di fissare l’ordine del giorno, che è materia riservata al Papa.
Mi sorprendo io per primo a doverlo rilevare, ma sembra che nessuno degli insigni Autori abbia preso in considerazione il fatto che l’obiezione di Liénart – non si può votare: non si conoscono ancora le persone – era ineccepibile.
Anzi, egli avrebbe anche potuto protestare contro il fatto che, oltre all’elenco completo degli eleggibili, fosse stato trasmesso anche quello di coloro che avevano fatto parte delle Commissioni preparatorie: invito implicito a preferirli. Non voglio dire tentativo di manipolazione: presumo che si stesse cercando di portare a conoscenza dei Padri un’informazione utile. E tuttavia, se il Papa avesse voluto la pura e semplice conferma delle Commissioni preparatorie – al più con qualche integrazione – perché mai avrebbe promulgato un Regolamento che imponeva di far eleggere ai Padri ben i due terzi dei membri e non prevedeva neppure una conferma ipso iure? La distribuzione dei tre libretti, oggettivamente, influenzava il processo elettorale in un senso che, sempre oggettivamente, non poteva dirsi in linea con il testo del Regolamento. Semmai con opinioni e desideri della Curia Romana… ma di ciò più avanti.
Dunque, i Padri dovevano votare. Dovevano anche essere liberi di scegliere. E, per inciso, non so quanti fossero in tutto i membri delle Commissioni preparatorie, ma non penso che arrivassero a coprire tutti i 1600 posti (il Regolamento vietata i doppi incarichi: cfr. art. 9 §3); quindi, il problema si poneva a prescindere dall’eventuale intento di escluderli.
Poiché il m.p. Appropinquante Concilio null’altro dice sulle elezioni (a parte la deroga alla maggioranza dei due terzi, ex art. 39 §1: cfr. art. 55), si doveva applicare la disciplina comune del CIC 17 sulle elezioni per scrutinio. Il quale, si badi, invalidava l’elezione in caso di effettivo impedimento, morale o fisico, alla libertà del corpo elettorale (can. 166), ipotesi distinta dall’invalidità del voto individuale viziato da timore grave o dolo (can. 169 §1). Il secondo libretto – quello con l’elenco dei membri delle Commissioni preparatorie – avrebbe forse potuto costituire (non certamente dolo, ma) timore grave, se qualche Padre avesse percepito come “volontà del Papa” quell’ovvia pressione ad eleggere i tali soggetti. Ma, a prescindere da ciò, voler tenere le elezioni in quella circostanza costituiva, oggettivamente e al di là delle intenzioni, un impedimento alla libertà del corpo elettorale, e dei singoli elettori, di informarsi sulle persone degli eleggibili.
Ne segue che l’intervento del Card. Liénart, anche qui oggettivamente e a prescindere dagli intenti, evitava un’invalidità del voto più che probabile. Per questa stessa ragione, non poteva essere considerata estraneo all’ordine del giorno, né era possibile negargli la parola (la si sarebbe negata a un Padre che avesse voluto chiedere ulteriori delucidazioni sulla procedura di voto?).
Se ha preso il microfono, ha esercitato il suo diritto. Disattendendo un divieto la cui illegittimità era palese. Solo in questo senso si può parlare di una violazione del Regolamento… ma violazione lecita. E, in sé, non antipapale: si presume sempre che il Papa voglia che tutto si svolga ad normam iuris; e le elezioni in programma non lo erano.
Forse si sarebbe dovuto rivolgere al Tribunale amministrativo del Concilio? Domanda interessante. Mi chiedo però, in tal caso, se a Tissérant sarebbe comunque rimasta altra scelta che il rinvio.
Resta la questione posta dall’essersi rivolto alla Congregazione generale. Il testo del suo intervento, per come lo riporta de Mattei, non fa che esporre la difficoltà e la proposta di rinvio, ipotizzando un ruolo di “consulenza elettorale” per le Conferenze episcopali. Inoltre, in questo modo egli ha fatto sì il corpo elettorale stesso manifestasse l’impedimento percepito.
Solo una parte del corpo elettorale, sapientemente manovrata?
Non è detto e non mi sembra così probabile: l’esigenza di consultazione era tanto obiettiva che, il giorno prima (12 ottobre), il Card. Siri si è trovato in ufficio “alcuni vescovi venuti per chiedere informazioni” e si è messo a compilare, con loro, una lista di candidati per la Commissione teologica, mentre ne arrivava una anche dal Sant’Uffizio (cfr. il diario in Il Papa non eletto, pagg. 358-9). Mi pare che si tratti di soggetti non sospettabili di adesione al complotto.
Quindi, al netto delle macchinazioni, gli argomenti validi c’erano. E non si butta il bambino con l’acqua sporca.

Il rigetto degli schemi
A questo proposito, Radaelli fa propria la posizione di Gherardini, che cita testualmente. I termini meritano di essere citati per esteso.
«E’ da notare in via preliminare che i Padri non erano invitati a scelte propositive, non essendo esse di loro competenza, perché il diritto di proporre la materia delle discussioni conciliari compete al solo Romano Pontefice ». [CIC (1918), c. 222 § 2: « Eiusdem Romani Pontifici est Œcumenico Concilio per se vel per alios præesse, res in eo tractandas ordinemque servandum constituere et designare, Concilium ipsum transferre, suspendere, dissolvere, eiusque decreta confirmare» (“Spetta al medesimo Romano Pontefice presiedere il Concilio ecumenico sia personalmente sia per mezzo di altri, stabilire e indicare le cose da trattare in esso e l’ordine da rispettare, trasferire, sospendere e sciogliere il Concilio stesso e confermare i suoi decreti.”)].
«I Padri eran invece autorizzati a prender visione degli schemi e ad analizzarli attentamente per meglio comprenderne il contenuto, in ordine ad una più illuminata loro sentenza di merito (i famosi “placet, placet iuxta modum, non placet” [Ordo Concilii Œcumenici celebrandi, art. 33 § 1: « Quivis Pater verba facere potest de unoquoque proposito schemate vel admittendo, vel reiciendo, vel emendando, suæ orationis summa Secretario generali saltem tres ante dies scripto exhibita »: “Qualunque Padre può prendere la parola su ciascuno schema proposto sia ammettendolo, sia rigettandolo, sia emendandolo, dopo aver presentato per iscritto il contenuto della sua richiesta al Segretario Generale almeno tre giorni prima.”]». 
«Nel motivar il “non placet”, [i Padri] avrebbero potuto anche suggerire modifiche, cambiamenti e perfino qualche nuova materia; tutto ciò, se accolto attraverso organi competenti e la parola conclusiva del Papa, sarebbe comunque diventato una proposta papale».
«Una cosa sola mai avrebbero potuto o dovuto fare: cestinare come carta straccia gli elaborati delle commissioni, non tanto perché composte dai maggiori specialisti nelle rispettive materie, quanto perché tutte di nomina pontificia, operanti in nome del Papa, sotto la sua responsabilità e con la sua approvazione».
«Un tale rifiuto avrebbe indirettamente colpito la stessa funzione primaziale del Papa. E di fatto la colpì».”.
Sull’esito antipapale del rigetto, credo che conveniamo tutti. E così anche sui dubbi, ampiamente diffusi, relativi alle intenzioni degli oppositori principali e alla bontà (se non anche all’ortodossia) di molti dei loro argomenti.
Di qui a sostenere l’illegittimità del rigetto in sé, però, il passo è lungo. Se non altro perché le proposte, in quanto tali, si accolgono o si respingono. Il Regolamento consentiva di votare non placet e questo voto, per definizione, è un “no” complessivo, non una proposta di modifica (che, invece, si ha con ilplacet iuxta modum). Chi motiva un non placet deve, secondo logica, esprimere un disaccordo su punti importanti, che richiederebbero una rielaborazione profonda.
In contrario si adducono l’autorità delle Commissioni, che agivano in nome del Papa, e l’approvazione degli schemi da parte del Pontefice stesso. Si potrebbe anche aggiungere che l’unico schema annotato da Giovanni XXIII con manifestazioni di perplessità è anche l’unico che sia stato approvato, la Costituzione sulla Liturgia (cfr. de Mattei, pag. 235)…
Anzitutto, vorrei osservare che: a Trento l’organizzazione dei lavori e la proposta dei testi furono lasciate ai Padri conciliari; al Vaticano I la materia fu riservata al Papa e si costituirono Commissioni preparatorie, ma l’infallibilità, che non figurava nel programma originario, vi fu introdotta dopo una petizione e una contropetizione; anche in quel Concilio non mancarono le manovre sulle Commissioni, ma vi si distinsero in particolare i fautori della definizione sull’infallibilità; infine e non da ultimo, fu rifatto da cima a fondo nientemeno che lo schema sulla Fede, sia perché ritenuto troppo prolisso e scolastico (suona familiare?), sia per i molti dissensi espressi rispetto ad un’impostazione che, p.es., attribuiva al Protestantesimo la responsabilità della nascita del razionalismo (il che non pareva utile alla condanna di quest’ultimo).
Tutto ciò porta direttamente alla tesi del Bellarmino (De controversiis – IV. De Conciliis, Lib. I, Cap. XVIII, in Opera omnia, vol. II, Napoli 1857, pagg. 32 sgg.): i Vescovi, in Concilio, non sono semplici consiglieri, ma veri giudici.
Sembra che Radaelli sostenga l’esatto contrario, quando scrive: il Papa convoca i Vescovi a Concilio “perché essi, tutti quanti sono, gli forniscano quella moltitudine di elementi con cui egli poi possa raggiungere e determinare un conclusivo giudizio finale, una sintesi corroborata e sostenuta dai loro plurimi consigli e dalle loro numerose riflessioni.”. Voglio pensare che non gli fosse nota la tesi del Bellarmino, altrimenti non credo che avrebbe dissentito con tanta facilità da un Dottore della Chiesa, quasi che ogni opinione diversa fosse per forza di cose conciliarista.
Del resto, loco citato, il Santo Dottore, in quella sede, ha di mira la tesi protestante secondo cui l’autorità del Concilio sarebbe assimilabile, semmai, a quella di un dottore privato, cosicché conterebbe la bontà degli argomenti – solo scritturistici, com’è ovvio – e non il numero dei voti; ma da ultimo esamina anche un’obiezione da parte cattolica, cioè che “Si omnes episcopi essent judices, teneretur pontifex, qui concilio praesidet, in decretis faciendis sequi majorem partem episcoprum”. No, risponde: “Dico […] praesidem concilii, ut praesidem, debere sequi in decreto formando majorem partem suffragiorum, tamen pontificem, not ut praesidem, sed ut principem Ecclesiae summum posse retractare illud judicium; et consequenter […] non sequi majorem partem”. E più avanti (Lib. II, Cap. XI, pag. 60): il Concilio, prima della conferma papale, può errare se non ha ricevuto istruzioni dal Papa – e intende qualcosa di più di una proposta della Commissione, intende il parere del Papa sull’argomento da trattare, trasmesso per mezzo dei legati, come a Calcedonia – ma, aggiunge, “non tenentur episcopi in concilio sequi illam instructionem, alioqui non essent judices, neque essent libera suffagia.”.
Dunque, mi par d’intendere, il Concilio è bensì formato dai Vescovi uniti cum Petro, sub Petro et per Petrumma la sua volontà è frutto dell’incontro tra due sentenze giudiziali distinte, quella dei Vescovi e quella (decisiva) del Papa, senza che il principio dell’unità importi obbligo di approvare le proposte papali. La spiegazione di ciò mi sembra fornita dallo stesso Dottore della Chiesa, laddove spiega perché il voto deliberativo spetti ai Vescovi e non ai laici o ai Sacerdoti in genere (cfr. Lib. I, Cap. XV, pagg. 28-9): “Definire in concilia ea, quae sunt credenda, vel agenda, proprium est munus pastorum; id enim proprie est pascere”; “negotia ecclesiastica et publica, a personis ecclesiasticis et publicis tractanda sunt; tales autem sunt soli episcopi”.
In termini di diritto canonico: iure divino, ciascun Vescovo, nella sua Diocesi, gode di potestà propria; partecipa al Concilio anzitutto come Pastore della Chiesa particolare a lui affidata e di cui è vero dottore e maestro, il che lo rende appunto giudice delle dottrine che vengono proposte e che   egli, come Vescovo, dovrebbe poi insegnare. In pari tempo, il Papa stesso, convocando il Concilio,  chiama ogni Vescovo a collaborare con l’altissima missione di insegnare alla Chiesa universale. L’utilità dei Concili Ecumenici sta proprio nella collaborazione tra i due livelli di governo – papale e vescovile – che Cristo ha voluto nella Sua Chiesa; fermo che al Papa spetta l’ultima parola… ma non necessariamente la prima, né tantomeno l’unica. In effetti, il Concilio legittimamente convocato, e salva la necessità di conferma papale dei singoli decreti, è, anche per il CIC 17, soggetto della potestà suprema.
Questo consente di risolvere anche l’obiezione secondo cui le Commissioni agivano “in nome del Papa”.
Questo si può fare per potestà delegata oppure annessa ad un incarico stabile (la potestà vicaria, caratteristica della Curia Romana). La seconda è un titolo più forte della prima, ma su ambedue prevale la potestà propria, che non si esercita nel nome di un altro.
Ora, visto quanto si è detto, e visto anche che nessun Concilio, per quanto ne so, ha mai formulato i propri atti in nomine S. Sedis, ma semmai comeuniversalem Ecclesiam repraesentans (espressione de Fide, come si desume dalle interrogationes prescritte da Martino V ai sospetti seguaci di Wycleff e Hus, che il Bellarmino, Lib. I Cap. XVI, spiega appunto con il fatto che ciascun Vescovo impersona la propria Chiesa e rappresenta il popolo che gli è affidato); a me sembra che l’ufficio di Padre conciliare comporti appunto una potestà propria, che combina quella dei singoli Vescovi con l’effetto ipso iuredella convocazione. Che, sempre secondo il mio parere, fa cadere le restrizioni territoriali all’esercizio della potestà episcopale, dimodoché ogni Vescovo possa collaborare con il Papa pronunciando una vera sentenza riguardo alla Chiesa universale. Questo, infatti, egli fa con il proprio voto deliberativo (così come ogni singolo giudice nei Tribunali collegiali). E’ chiaro, poi, che i singoli suffragi vanno a comporre una maggioranza e questa costituisce la sentenza “del Concilio”, che il Papa potrà confermare o modificare. Ciò non toglie che sia vera sentenza, proveniente da veri giudici, che agiscono per autorizzazione antecedente del Papa, e soggetti alla sua approvazione successiva, ma con potestà propria.
Se così è, ipotizzare una sostanziale soggezione dei Padri alle Commissioni sarebbe come dire che il Vescovo ausiliare o il Coadiutore di una Diocesi sono soggetti al Vicario generale.
Infine, non è neppure il caso di considerare l’approvazione pontificia: se non consta del contrario, questa è in forma communi e non muta in alcun modo la natura dell’atto, che resta una proposta della Commissione.
Dunque, il rigetto degli schemi – meglio: la loro riformulazione – non è cosa inaudita e neppure illecita. Tantomeno viola la “legalità”.

2) Il voto sullo schema De fontibus
Il 20 novembre 1962, l’Aula conciliare deve votare “se interrompere la discussione” sullo schema preparatorio. La formulazione del quesito pone lo stesso problema che a noi, ben più modesti elettori, si presenta con ilreferendum: chi dice “”, in realtà, sta dicendo un “no”, e viceversa.
La procedura non è usuale, la votazione risulta confusa. I risultati: su 2.209 presenti, 1.368 placet, 822 non placet (oppure 868, scrive de Mattei: non so da cosa dipenda la variante), 19 schede nulle. L’interruzione ha ottenuto la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi, necessaria all’approvazione: quindi è respinta e si dovrebbe proseguire la discussione.
Invece, l’indomani, Giovanni XXIII – che ha incaricato il Card. Bea di “sondare” altri porporati, finendo così per sentire solo le voci dei progressisti – comunica, per lettera del Segretario di Stato, che lo schema è rinviato ad un’apposita Commissione mista.
Le critiche correnti riguardano sia la formulazione del quesito sia la decisione del Papa.
Riguardo a quest’ultimo punto, basterà osservare che Egli si trovava di fronte ad un caso imprevedibile: la maggioranza assoluta dei Padri riteneva che il testo presentato non andasse bene neppure come base per una discussione. Se così era, si poteva seriamente proseguire? Quanti sarebbero stati i placet iuxta modum, quante le proposte di modifica da esaminare? E da quale cilindro sarebbero saltati fuori i due terzi di placet per l’approvazione?
Che chiedesse consiglio sul da farsi, era più che lecito; semmai, sarebbe stato opportuno non affidarsi soltanto a Bea e ai consiglieri da lui sondati…
Parimenti, era lecito decidere come si è deciso.
L’osservazione “Si trattava comunque di una decisione procedurale che violava apertamente il Regolamento del Concilio” (de Mattei, pag. 263) implica una concezione falsa della legalità nella Chiesa: il Papa non è vincolato a nessuna legge umana, né propria né dei predecessori, e, in virtù dellaplenitudo potestatis, può sempre dispensare, modificare, derogare o abrogare, provvedendo nel modo che ritiene più opportuno; solo per le nuove leggi si richiede la pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis, in tutti gli altri casi è sufficiente che consti della volontà del Pontefice.
L’argomento di Radaelli – “Ricordiamo che il Regolamento conciliare è, in quanto tale, parte integrante del magistero pontificio, anzi, per la sua funzione regolatrice dello stesso, ciò è eminentemente.” – manifesta una confusione piuttosto grave tra potestà di Magistero (insegnare la dottrina) e potestà di giurisdizione (dettare norme disciplinari), oltre ad attribuire al Regolamento una singolarissima funzione regolatrice del Magistero pontificio, anziché di quello conciliare. Inoltre, per essere coerente con la sua tesi sui gradi del Magistero, dovrebbe altresì considerare che si sarebbe comunque trattato di Magistero autentico, rispetto al quale egli considererebbe lecito sia il dissenso sia, immagino, il ripensamento da parte del Pontefice stesso.
Beninteso, tutto questo non impedisce di chiedersi se la decisione del Papa sia stata opportuna. Probabilmente no.
Se fossero state sentite tutte le campane, sarebbe emerso che la volontà dei Padri non era poi così chiara (magari molti, favorevoli allo schema, hanno votato “sì”; ma ricordiamo che anche qualche contrario potrebbe aver votato “no”!). Ma, mi chiedo, quelli che avrebbero dovuto far sentire l’altra campana dov’erano? Dormivano beati, confidando nel Regolamento. Incapaci di ricordare che, di fronte ad un caso straordinario, il ricorso alla plenitudo potestatis non presenta alcuna difficoltà teorica o pratica. E così, non si è giunti alla scelta migliore, che sarebbe potuta essere ripetere la votazione, stavolta con la formula “Se si debba proseguire”.
Il che ci porta al problema della formulazione.
De Mattei, seguendo Mons. Borromeo, sospetta che sia stata scelta apposta per far votare “” chi in realtà era a favore dello schema (cfr. pag. 262).
Sorprende che, su un punto così importante, quest’ottimo storico non menzioni neppure una delle fonti che peraltro impiega: il Diario conciliare di Siri.
Eppure, avrebbe meritato almeno un cenno quel che ne emerge, cioè cheproprio il Cardinale genovese ha suggerito la formula poi adottata, peraltro con un argomento ineccepibile.
Scrive infatti l’Arcivescovo di Genova, in data 19 novembre: “Nel pomeriggio so da Ruffini che domani ci sarà la votazione. Lo avverto che siccome lo schema possidet, giuridicamente la domanda va posta si rejicere, non si tenere.” (Diario, pag. 382).
Penso che anche Radaelli sottoscriverà il ragionamento: poiché lo schema è stato elaborato dalla Commissione e approvato dal Papa, ha titolo per essere discusso; e proprio per questo – aggiungo io – fino a prova contraria si presume che i Padri vogliano discuterlo. Il dubbio non può essere “se mantenerlo”, perché in questi termini la risposta può solo essere “sì” (in dubiis, melior est condicio possidentis).
Temo proprio che Siri non avesse posto mente alle difficoltà pratiche… e così Ruffini, che faceva parte dell’Ufficio di presidenza e ivi si è certo fatto latore dell’argomentazione.
Una volta avvenuto il voto, invece, la possessio dello schema poteva dirsi venuta meno e, quindi, si sarebbe potuto rivotare con una formula meno ambigua.
Se solo si fosse stati più furbi

Conclusione
Non so se queste mie considerazioni riusciranno ad indurre almeno qualcuno ad abbandonare certi luoghi comuni e concentrarsi sui veri problemi del Concilio. Che non stanno nell’an della riformulazione degli schemi, ma semmai nel merito delle modifiche.
Spero, però, che si faccia strada anche una nuova ipotesi di lettura, che a me sembra più vicina al vero.
Non c’erano i progressisti cattivi e maneggioni contro i tradizionalisti buoni ma disorganizzati e colti di sorpresa. C’era la grande maggioranza dei Vescovi, venuta a Roma senza programmi particolari, c’era il complotto dell’Alleanza Renana… e c’erano il Sant’Uffizio, i membri della Curia Romana e i loro amici, convinti che spettasse a loro dettare la linea, attivate impegnati a manovrare in tal senso.
Già si è detto delle liste in corso di elaborazione il 12 ottobre. Si deve aggiungere che il 16, quando effettivamente si è votato, Ottaviani, nell’intervento così lodato da Radaelli, ha proposto una vera e propria deroga alla procedura, per non perdere tempo nei ludi electorales [sic!].
Ovviamente, mirava a far eleggere “i suoi”.
Proprio come le controparti.
E dunque, quale dev’essere il nostro metro di giudizio? Le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano? Le manovre degli amici vanno bene, quelle dei nemici sono criminali? Io dico di no!
La proposta di Ottaviani è stata respinta da Roberti, prima ancora che da Ruffini, perché avrebbe comportato modifiche al Regolamento, cui l’Ufficio di Presidenza non era autorizzato. Mi aspetterei di sentire da Radaelli una severa rampogna verso questa pretesa di mettere le mani ad un testo normativo papale, tanto più inaccettabile in un canonista insigne.
Ma questo ci porta al problema di fondo: la Curia Romana, proprio perché gode di potestà vicaria e forma, con il Papa, un solo organo complesso, la S. Sede, rischia sempre di soccombere alla tentazione di credersi onnipotente.
Dopotutto, è lo strumento attraverso cui, ordinariamente, il Papa governa la Chiesa.
Da ciò non segue che essa debba guidare un Concilio, che è eventostraordinario. Di fatto, non è mai successo; e già si è detto delle ragioni ecclesiologiche e giuridiche in contrario.
A parte la stupidità politica di un’espressione come ludi electorales, che insulta migliaia di persone sottintendendo che son venute a perdere tempo (e che basterebbe lasciar fare tutto ai soliti noti…), Ottaviani aveva ragione nel merito delle tesi che sosteneva, ma torto marcio nella pretesa di governare il Concilio.
Da questo punto di vista, avevano torto marcio pure gli altri, sia chiaro: un Concilio non può essere egemonizzato da una sola delle tendenze che si delineano. Quale che sia. E quali che siano le sue pretese di ortodossia, oppure di necessario rinnovamento, o ancora l’autorevolezza dei componenti. Tuttisono veri giudici, in Concilio; e solo il Papa personalmente è “più giudice” degli altri.
Ma allora, la scelta di Giovanni XXIII sul De fontibus – costituire una Commissione mista dove entrambe le tendenze potessero esprimersi – era la più consona alla natura di un Concilio. Lo stesso può dirsi, mutatis mutandis, per gli altri schemi.
Certamente egli avrebbe potuto accompagnare questo gesto con indicazioni chiare, p.es. sul valore della Tradizione costitutiva. Ma prima di accusarlo di eresia o di adesione al complotto, credo che faremmo meglio a controllare le fonti e verificare, molto semplicemente, come fosse formulato il nuovo schemaDe fontibus, che egli ha fatto in tempo da approvare, nel maggio 1963, come nuova proposta papale. Era un compromesso buono, cattivo, così così?
Questo mi porta all’ultimo punto.
Premesso che mi sembra indubbio che tutti han detto la loro e che alla “minoranza” non è stato imposto il silenzio… siamo proprio sicuri che il Concilio abbia giudicato?
Oppure il carattere pastorale, l’ambiguità delle formulazioni compromissorie, la scelta di non dirimere le questioni di principio emerse nel dibattito impediscono di pensare ai documenti dottrinali del Vaticano II come a vere sentenze (anche se meno autorevoli delle definizioni dogmatiche)?
Non proseguo. Mi limito a ripetere il mio auspicio: concentriamoci sui problemi veri, impostiamo correttamente le ricerche… e smettiamo di stare, pregiudizialmente, dalla parte della Curia in quanto Curia. Non dubito che ne deriverà un progresso.